DISCIPLINA APPLICABILE: la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
PREZZO: il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO:
il viaggiatore può recedere dal contratto senza
pagare alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
– modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali, proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Al viaggiatore che recede dal contratto per cause diverse da quelle di cui sopra, indipendentemente dall’importo versato a titolo di acconto, sarà addebitata ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo una spesa per il recesso così determinata in ragione del momento del recesso, ovvero:
10% della quota di partecipazione per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza;
25% della quota di partecipazione per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza;
50% della quota di partecipazione per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza;
75% della quota di partecipazione per ritiro fino a 8 giorni dalla data di partenza;
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Nel caso di iniziative fuori catalogo, le spese di cui all’art. 41 del Codice del Turismo verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Nei fine settimana, dove è previsto il versamento della sola caparra si incorre nella perdita totale della stessa; dove è previsto il versamento totale
anticipato della quota di partecipazione saranno applicate le quote sopra riportate.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE:
L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. Il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo.
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE ED ANNULLAMENTO
Nella quota di partecipazione non sono inclusa, e sono facoltative, per i residenti in Italia le assicurazioni medico-bagaglio e contro le penali derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio.
SOSTITUZIONI E CAMBIO PRATICA: il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura di € 50 a persona per le vacanze settimanali, € 25 per i weekend fino a 3 notti. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. Il cliente può inoltre richiedere lo spostamento su altra vacanza o su altra data, purché comunicato all’organizzazione almeno 4 settimane prima della vacanza originariamente prenotata e contro pagamento di una quota spese cambio pratica di € 50 a persona per le vacanze settimanali, € 25 per i weekend fino a 3 notti.
RECLAMI E DENUNCE: ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
REGIME DI RESPONSABILITÀ: l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che non provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
OBBLIGO DI ASSISTENZA: l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio d diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
FONDO DI GARANZIA: (art. 51 Cod. Tur.) I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, iscritta al Consorzio Vacanze Garantite, Via Enrico Cosenz 54/B – 20158 Milano – www.vacanzegarantite.it – CERTIFICATO N. 2023041466AT ai fini di quanto disposto dall’art. 50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.
FORO COMPETENTE: per ogni eventuale controversia sarà competente il foro della sede legale dell’organizzazione.
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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA: ai sensi dell’art.16 della legge 269 del 03-08-1998 “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia”